Esistono due tipi di divorzo per procedura il divorzio consensuale e quello contenzioso.
Nel divorzio consensuale le due parti sono già d'accordo sulle condizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'assegno, la casa, la divisione patrimoniale, ecc. Esse presentano un unico ricorso e devono confermare la loro volontà davanti al Tribunale che pronuncerà la sentenza.
Nel divorzio contenzioso uno solo dei coniugi presenta la domanda al Presidente del Tribunale, che stabilisce la convocazione dell'altro coniuge, il quale avanzerà le sue richieste.
ll divorziato, quando non riceve l'assegno che gli è dovuto può ricorrere alle normali azioni esecutive per il recupero del credito. Inoltre, dopo aver richiesto il pagamento con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se il pagamento non avviene nei successivi 30 giorni, il creditore può notificare la sentenza di divorzio a chi normalmente corrisponde somme di denaro all'ex coniuge (datore di lavoro, inquilino) invitandolo a versare direttamente a lui le somme dovute; se ciò non avviene, il creditore può agire in via esecutiva direttamente nei confronti del terzo.
In ogni caso il datore di lavoro non può versare all'ex coniuge creditore più della metà della somma che deve all'inadempiente. Il Tribunale può anche disporre il sequestro dei beni del debitore e di metà dei suoi crediti per prestazioni lavorative.