Per i matrimoni celebrati dopo il 20 settembre 1975, data dell'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia, la comunione si applica automaticamente dal momento delle nozze.
La comunione dei beni si applica automaticamente agli acquisti compiuti dopo il 20 settembre 1975, a meno che anche uno soltanto dei coniugi abbia deciso di mantenere il precedente regime di separazione dei beni, con dichiarazione notarile fatta entro il 15 gennaio 1978.
La comunione dura fino a diverso accordo dei coniugi, espresso con atto notarile.
Altrimenti termina automaticamente in caso di fallimento di uno dei due coniugi, separazione consensuale omologata o giudiziale passata in giudicato, divorzio, annullamento del matrimonio, oppure in caso di separazione giudiziale dei beni.