Maggiorenni:
Se non si possiede altro documento, l'identificazione avviene mediante 2 testimoni maggiorenni.
Monirenni:
Se non si possiede un documento l'identificazione avviene mediante un genitore esercente la podestà, munito di un documento.
Per la tutela dei minori:
I genitori separati legalmente,divorziati, vedovi,celibi o nubili,che hanno figli minori,hanno l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione del Giudice Tutelare.
Tale documentazione è necessaria anche quando nella sentenza di separazione legale o di divorzio, vi è espressamente indicato che i coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio.
- L'autorizzazione del Giudice Tutelare non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica.(Legge 1185 del 21/11/67 art.3 comma b)
- L'autorizzazione non occorre per i genitori naturali conviventi.